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Come vendere un immobile che appartiene ad un minore?

Postato da Spina&Marchei on 4 Ottobre 2016
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Non sono assolutamente rari i casi in cui un soggetto minore ( ragazzo, neonato ) arriva ad essere proprietario di un immobile. Spesso, questi soggetti diventano proprietari a causa della morte di un genitore che, per successione di legge, trasferisce automaticamente parte delle proprietà dei suoi immobili ai figli, anche se minori. Ma, una volta che tali soggetti sono diventati proprietari, è possibile vendere comunque queste proprietà? Può un bambino decidere la vendita di un suo immobile, magari unitamente ad un suo genitore o parente ovviamente maggiorenne?
La risposta è sì, ma la procedura per effettuare la vendita é un può articolata: Appare chiaro che un bambino non è nella capacità di poter decidere sulla vendita di un immobile di sua proprietà, sulla giusta quotazione, sul concetto dei soldi e della loro gestione, tanto meno sulla sua reale volontà o meno di privarsi di tale immobile o tenerlo. In questi casi, la gestione della vendita viene obbligatoriamente eseguita attraverso un tribunale: su richiesta di un avvocato della famiglia del minore, viene presentata in tribunale una richiesta di autorizzazione per la vendita dell’immobile in questione. Un giudice prescelto nominerà un “tutore” che sarà una figura cruciale in tutta la pratica. Il tutore potrebbe essere i restante genitore, un fratello, o chiunque purché maggiorenne.  Dopo di ciò, il tribunale richiederà una stima giurata dell’immobile, redatta da un qualificato tecnico, al fine di rendersi conto esattamente del valore di mercato dell’immobile. Fatto ciò, verrà rilasciata un’autorizzazione a vendere nelle mani del tutore, con il vincolo di trovare un acquirente disposto a pagare almeno il prezzo stimato precedentemente.
Una volta che il tutore, anche con l’aiuto di un’agenzia immobiliare, ha procacciato un acquirente disposto ad acquistare l’immobile al prezzo fissato, sarà tenuto a presentare un eventuale offerta di acquisto presso il tribunale, il quale –  entro un periodo di circa 60 giorni –  rilascerà una definitiva autorizzazione alla vendita presso un notaio. Chiaramente, all’atto della vendita in sede notarile, sarà il tutore che provvederà a sottoscrivere tutti documenti al posto del minore, sostituendosi integralmente al ragazzo.
I soldi provenienti da tale vendita, in particolare quelli spettanti alla quota del minore, sono obbligatoriamente vincolati: non sono infatti di libera disponibilità né di parenti, né di nessun altro, ma unicamente accantonati a servizio delle esigenze del minore. Solitamente,  il tribunale impone l’acquisto di titoli di Stato, disponendo lo sbocco di tale somma solo al compimento del 18º anno di età del ragazzo. Da tale età in poi, saranno di libera amministrazione del razazzo ormai maggiorenne.
In alternativa, il tribunale può anche acconsentire al riacquisto di un nuovo immobile, assicurandosi comunque che la corrispondente quota di proprietà sia re-intestata  al minore. Nel caso di riacquisto,  anche qui il tribunale accerterà la bontà dell’acquisto attraverso una stima giurata al fine di tutelare l’investimento del ragazzo.
In poche parole é il tribunale che tutelerà integralmente la vendita da parte del minore, i suoi soldi, i suoi eventuali successivi riacquisti. Acquistare un immobile, o parte di un immobile, da un soggetto minore non comporta alcun rischio, anzi, tutt’altro: si è certi di acquistare attraverso un’autorizzazione del tribunale tutelati, anche voi, da una stima giurata che ne assicura il prezzo di mercato

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